Alfano-Guzzanti, ma di che parliamo?

La notizia è questa: il ministro Alfano non farà procedere i magistrati contro Sabina Guzzanti per gli insulti al Papa. Sembra strano, visto che i magistrati non sono di norma sottomessi all’autorità del ministro della giustizia come avviene in altri paesi – ad esempio, in Francia. Allora, controlliamo il codice penale.

In effetti, nel codice penale questo potere è attribuito al ministro dall’articolo 313 per alcuni reati (non quelli contro il sentimento religioso, artt. 402-412). Quindi il reato imputabile a Sabina Guzzanti deve essere tra questi. Nel caso di Sabina Guzzanti, l’unico reato che la riguarderebbe tra questi è l’articolo 297, "Offese all’onore di capi di stato esteri". Il quale però è stato abrogato, come scrive il codice penale, "dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205".

Per altro, l’articolo 313 (quello sui poteri del ministro) non dà a Alfano la facoltà di autorizzare a procedere, ma dice che "sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia": quindi era Alfano, in caso, a dover prendere l’iniziativa. In conclusione, Alfano avrebbero dovuto far intervenire i magistrati per un reato inesistente, oppure negli altri casi i magistrati hanno facoltà di procedere d’ufficio. Ma allora di che stiamo parlando?

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